PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni da essa stabiliti.
      2. Si intende per «vittima» la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo suo coniuge, come tale conviveva stabilmente con essa.

Art. 2.
(Vittime a tutela rafforzata).

      1. Restano salve, se più favorevoli, le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalle seguenti leggi:

          a) legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

          b) legge 8 agosto 1995, n. 340;

          c) legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni;

          d) legge 31 marzo 1998, n. 70;

          e) legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

          f) legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni;

          g) legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni.

 

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Art. 3.
(Obiettivi).

      1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta e gratuita, delle vittime di tutti i reati assicurando loro le informazioni indicate dall'articolo 4 e fornendo loro, a seconda del tipo di reato subìto, il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai relativi problemi e, in particolare, dal personale della polizia giudiziaria e degli operatori del settore della giustizia, nei limiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.
      2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:

          a) promuovono e sviluppano presìdi e servizi pubblici di assistenza a favore della vittima del reato in funzione delle sue specifiche necessità, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità;

          b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici, con specifico riguardo alle vittime dei reati particolarmente vulnerabili o traumatizzate;

          c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore delle vittime dei reati.

      3. Lo Stato, in particolare:

          a) garantisce la necessaria protezione della sicurezza personale della vittima del reato, quando esiste una seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della sua vita privata, nonché della sua riservatezza;

          b) assicura l'assistenza giudiziaria prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, alle condizioni stabilite dall'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale,

 

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come modificato dall'articolo 5 della presente legge;

          c) predispone procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato, sia da parte dell'autore del reato che da parte di appositi organismi pubblici quando la persona offesa non può ottenere il risarcimento ad altro titolo;

          d) incoraggia prima o durante il processo penale procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittima e l'autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno da parte del suo autore per i reati perseguibili a querela, per i reati commessi da minorenni e per i reati in relazione ai quali tali procedure si rivelino idonee alla concreta tutela degli interessi della vittima.

Art. 4.
(Diritto di informazione).

      1. Al fine di rispondere tempestivamente alle sue necessità e di salvaguardare con efficacia i suoi interessi, la persona offesa dal reato, anche se residente in un altro Stato, ha il diritto di essere informata:

          a) dei tempi, dei modi e dei luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

          b) delle forme di assistenza che può ricevere e degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene l'assistenza legale e il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché delle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti da parte dell'autore del reato e dei benefìci concessi da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 7;

          c) delle condizioni e delle misure poste a protezione della vita privata e della incolumità fisica propria e dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la necessità, in funzione della qualità di persona in

 

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formata sui fatti o di testimone che può assumere nel processo;

          d) dei risultati delle indagini, quando ne abbia fatto espressa richiesta e ciò non pregiudichi la corretta prosecuzione delle indagini stesse.

      2. La persona offesa dal reato residente in un altro Stato ha diritto di sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza, che, se non ritiene di dover esercitare la propria competenza, è tenuto a trasmetterla senza ritardo all'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente. La persona offesa dal reato, residente in uno Stato membro dell'Unione europea, può chiedere che le sue indicazioni siano raccolte a mezzo di videoconferenza o di teleconferenza, ai sensi delle disposizioni per l'audizione delle vittime residenti all'estero, di cui agli articoli 10 e 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 197 del 12 luglio 2000.
      3. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite dalla polizia giudiziaria e dallo sportello di cui all'articolo 10 nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al fine di consentire alla persona offesa dal reato l'esercizio dei poteri necessari alla tutela dei suoi interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio come parte civile, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Se la persona offesa da uno dei reati di cui agli articoli 285, 289-bis, 422, 575, 576, 577, 582, 583, 584, 585, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale si costituisce parte

 

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civile, il giudice fa notificare al Comitato per l'assistenza e il sostegno alle vittime dei reati il relativo verbale»;

          b) all'articolo 90, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa»;

          c) all'articolo 98 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Alla persona offesa dal reato si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ad esclusione degli articoli 76 e 77 relativi alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando si tratti delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi della legislazione vigente»;

          d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e al difensore della persona offesa dal reato»;

          e) all'articolo 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. L'ordinanza che dispone la liberazione della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è comunicata alla persona offesa da uno dei reati di cui all'articolo 79, comma 3-bis»;

          f) agli articoli 392, commi 1, alinea, 1-bis e 2, e 393, comma 4, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»; al citato articolo 393, comma 2, dopo le parole: «dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

          g) l'articolo 394 è abrogato;

          h) all'articolo 396, comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»; al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o

 

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dalla persona offesa dal reato»; al secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

          i) all'articolo 397, comma 1, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

          l) all'articolo 408, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

          m) all'articolo 410, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di provvedere ai sensi dell'articolo 409, comma 5, ovvero chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova»;

          n) all'articolo 412, comma 1, e all'articolo 413, comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

          o) all'articolo 415-bis:

              1) al comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini e al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai loro difensori»;

              2) al comma 2, le parole: «l'indagato e il suo difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'indagato, la persona offesa e i loro difensori»;

          p) all'articolo 548, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla persona offesa dal reato che ne abbia fatto richiesta nel corso del procedimento»;

          q) all'articolo 666, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 682, l'avviso è comunicato anche alla persona offesa da uno dei reati di cui all'articolo 79, comma 3-bis».

 

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Art. 6.
(Fondo di assistenza alle vittime
dei reati).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo è alimentato:

          a) da un contributo fisso dello Stato;

          b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

          c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione della pena pecuniaria della multa, fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali, operate sulle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed esterno agli istituti di prevenzione e pena, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

          e) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

          f) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

 

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      3. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno.
      4. L'elargizione è concessa in relazione ai delitti indicati all'articolo 7, comma 1, e copre in via equitativa la perdita di entrate anche conseguenti ad invalidità temporanea o permanente, le spese mediche e ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli alimenti.
      5. L'elargizione è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età della persona offesa dal reato o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno ad essi spettante nei confronti del condannato.
      6. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque non superiore a 1.500.000 euro. Se il danno è coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione o per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata altrimenti.
      7. L'elargizione è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      8. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere un'anticipazione fino al massimo di un quarto della somma presumibilmente spettante, quando sia intervenuta una sentenza penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione civile davanti al giudice civile. In tale caso il Fondo si surroga nei suoi diritti per l'ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la restituzione quando il risarcimento non sia stato ottenuto altrimenti.

 

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Art. 7.
(Presupposti e condizioni
per l'accesso al Fondo).

      1. Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona offesa che non ha potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato ovvero la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, quando è deceduto o, successivamente alla sentenza irrevocabile di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili o è rimasto ignoto o è stato prosciolto per prescrizione l'autore dei seguenti reati consumati:

          a) devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285 del codice penale;

          b) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

          c) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

          d) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale o omicidio aggravato, di cui agli articoli 576 e 577 del medesimo codice;

          e) lesioni personali gravissime, aggravate dall'uso delle armi, di cui agli articoli 582, 583 e 585 del codice penale;

          f) omicidio preterintenzionale, di cui agli articoli 584 e 585 del codice penale;

          g) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale;

          h) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale.

 

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      2. L'elargizione è concessa a domanda della persona offesa ovvero, in caso di morte della persona offesa, di uno dei soggetti indicati al comma 4.
      3. La domanda per l'elargizione deve essere presentata allo sportello di cui all'articolo 10, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data del deposito della sentenza irrevocabile o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a).
      4. Se, in conseguenza dei delitti previsti al comma 1, la persona offesa perde la vita, l'accesso al Fondo è concesso, secondo le statuizioni della sentenza di condanna:

          a) al coniuge e ai figli;

          b) ai genitori;

          c) ai fratelli e alle sorelle;

          d) al convivente more uxorio e agli altri soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, se conviventi nei tre anni precedenti la morte.

      5. Fermo restando l'ordine indicato al comma 4, nell'ambito delle categorie di soggetti previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma, l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime previste dal codice civile, alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
      6. L'elargizione è rifiutata o, se concessa, è revocata:

          a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti della stessa;

          b) se si accerta che la persona offesa o uno dei superstiti indicati al comma 4 ha concorso alla commissione del reato che dà accesso al Fondo ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

          c) se nei confronti della persona offesa o dei superstiti indicati al comma 4, alla data di presentazione della domanda, è in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna

 

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per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, diversa dall'avviso orale, o una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          d) se l'elargizione ottenuta è destinata dall'avente diritto a finalità contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.

      7. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o di amministrazioni pubbliche.

Art. 8.
(Comitato per l'assistenza e il sostegno
delle vittime dei reati).

      1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.
      3. Il Comitato è composto:

          a) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

          b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

          c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) da un rappresentante del Ministero della salute;

          e) da un avvocato, designato dal Consiglio nazionale forense, scelto tra professionisti di comprovata esperienza

 

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nell'attività di solidarietà nei confronti delle vittime;

          f) da uno psicologo, designato dal Consiglio nazione dell'Ordine degli psicologi, scelto con gli stessi criteri indicati alla lettera e);

          g) da un esperto di vittimologia, designato dalla Società italiana di vittimologia;

          h) da un docente di diritto penale e da un docente di diritto processuale penale;

          i) da due esponenti delle autonomie locali territoriali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          l) da sei membri delle associazioni per l'assistenza e il sostegno delle vittime, di cui tre appartenenti alle associazioni delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi dell'articolo 2, e tre scelti dalle associazioni più rappresentative delle altre categorie di vittime, nominati dal Ministro della giustizia, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;

          m) da un rappresentante della Concessionaria servizi assicurativi pubblici- CONSAP Spa, senza diritto di voto.

      4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
      5. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP Spa, che vi provvede per conto del Ministero della giustizia sulla base di apposita concessione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 12.
      6. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati all'accesso e alle procedure di elargizione.

 

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      7. La corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi dell'articolo 7 è disposta con delibera del Comitato nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, previa verifica:

          a) dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di un'ordinanza di archiviazione per estinzione del reato per morte o perché è ignoto l'autore del reato e della legittimazione attiva del richiedente;

          b) della inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una delle ipotesi previste dall'articolo 7, commi 6 e 7.

      8. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la decisione. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

Art. 9.
(Attribuzioni del Comitato).

      1. Il Comitato esercita le seguenti attribuzioni:

          a) assicura l'osservanza delle norme poste a tutela dei diritti della persona offesa dal reato;

          b) acquisisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione;

 

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          c) indica le linee di indirizzo e di programma per le attività degli sportelli di cui all'articolo 10 e delle istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime operanti sul territorio dello Stato, differenziando i relativi servizi a seconda del tipo di reato subìto;

          d) delibera sulle domande di elargizione con le modalità indicate all'articolo 6, commi 3 e 5, fissandone il relativo ammontare, tenendo conto dell'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dalla persona offesa dettagliatamente documentato, delle eventuali priorità in funzione delle sue necessità immediate, di eventuali altri risarcimenti o rimborsi dalla stessa ottenuti a qualunque titolo per i medesimi danni, stabilendo altresì se l'elargizione debba essere corrisposta in una o più soluzioni;

          e) delibera sulla concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 6, comma 4;

          f) delibera sulla revoca dell'elargizione nei casi previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7;

          g) promuove, sviluppa e assicura la cooperazione con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela degli interessi della vittima non residente nel territorio dello Stato italiano.

Art. 10.
(Sportello per le vittime dei reati).

      1. Presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo è istituito uno sportello per le vittime dei reati, di seguito denominato «sportello».
      2. Lo sportello attua le linee di indirizzo e di programma del Comitato. In particolare:

          a) coordina le attività delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore sul territorio;

          b) fornisce i dati relativi alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati periodicamente nel territorio;

 

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          c) fornisce adeguata informazione sui diritti delle vittime ai sensi dell'articolo 4, predisponendo le opportune iniziative e misure sul territorio al fine di prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a rischio di vittimizzazione;

          d) trasmette al Comitato le domande di accesso al Fondo, corredandole, se necessario, degli elementi essenziali alla decisione e segnalando le integrazioni documentali necessarie.

Art. 11.
(Giornata della memoria).

      1. Al fine di assicurare la conservazione della memoria delle vittime degli eventi delittuosi che hanno destato maggior allarme sociale, è istituita una «Giornata della memoria», da celebrare nelle scuole di ogni ordine e grado il 12 dicembre di ogni anno.

Art. 12.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta norme per:

          a) disciplinare gli aspetti connessi alla riservatezza del procedimento;

          b) individuare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;

          c) stabilire i princìpi cui deve uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero della giustizia e la CONSAP Spa in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, individuando, nell'ambito dello stesso Ministero, gli uffici preposti alla gestione di tale rapporto e di supporto al Comitato;

 

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          d) razionalizzare e armonizzare le procedure di informazione, assistenza e sostegno delle vittime per garantire loro l'effettiva fruizione dei benefìci previsti dalla presente legge;

          e) disciplinare il contenuto della domanda e la documentazione a corredo della stessa, nonché l'istruttoria e i termini del procedimento, compresi i casi di sospensione del procedimento stesso;

          f) definire i criteri per la corresponsione delle elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfarle, sia possibile per gli aventi diritto un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi;

          g) regolare la procedura e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno, ovvero nel recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipazione;

          h) dettare le norme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, degli sportelli e dell'ufficio di supporto al Comitato, indicando i criteri di individuazione delle associazioni più rappresentative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l), i membri supplenti di tutte le associazioni ivi previste, nonché l'entità dei compensi spettanti ai singoli componenti e le modalità di finanziamento della relativa attività.

      2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

 

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Art. 13.
(Disposizioni particolari a favore
delle vittime a tutela rafforzata).

      1. L'importo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è elevato da 500 euro mensili a 1.000 euro mensili.
      2. L'importo dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato da 200.000 euro a 500.000 euro.
      3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciali elargizioni previsti dall'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato da 2.000 euro a 5.000 euro.
      5. Le variazioni stabilite dal presente articolo decorrono dal 1o gennaio 1963.

Art. 14.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro della giustizia presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle iniziative e sulle misure adottate a favore delle vittime dei reati in attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale

 

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di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.